Un Nuovo Cacciatore di Eleonora Vignato
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Da quando il servizio militare non è più obbligatorio, si sono sicuramente ridotte le persone che si trovano nella situazione di aver scelto l’obiezione di coscienza rispetto alla leva, e quindi che si trovano in difficoltà con tutto quello che riguarda un potenziale porto d’armi, sia esso uso sportivo, sia caccia (COME FARE IL PORTO D’ARMI).
Però, siccome le persone che vogliono fare il porto d’armi o la licenza di caccia sono davvero tante e di tutte le età, pensiamo per esempio per intestarsi delle armi ereditate, alla fine non è poi così raro che questa domanda mi venga ancora posta.
Se qualcuno non dovesse sapere la storia dell’obiezione di coscienza, ve ne faccio solo un apio di accenni.
La Costituzione Italiana stabilisce all’art. 52 che “La difesa della patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”, senza prevedere, allora, alcuna possibilità di obiettare.
L’obiezione di coscienza è infatti il rifiuto di obbedienza ad una legge o ad un comando dell’autorità perché considerato in contrasto con i principi e le convinzioni personali radicati nella propria coscienza. L’obiettore di coscienza è dunque un cittadino che, dovendo prestare servizio militare armato, contrappone il proprio rifiuto all’uso delle armi ed attività ad esse collegate.
Se fino al 1972 obiettare al servizio di leva comportava il carcere, da quell’anno iniziarono a venire approvate leggi che legittimassero questa scelta, in un primo momento imponendo che fosse lo Stato a stabilire dove sarebbe stato svolto il servizio civile che sostituiva il militare, dal 1998 (venendo riconosciuto il pieno diritto all’obiezione di coscienza solo in questo anno) passa all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.
La natura stessa dell’obiezione al servizio militare è sinonimo di contrarietà all’utilizzo della armi (che poi sia la vera ragione o meno della rinuncia… questa è un’altra storia, su cui non ci interessa addentrarci!).
Va da sè che gli obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile non possono partecipare ai concorsi per qualsiasi impiego che comporti l’uso delle armi, o a qualsiasi procedura per l’arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia a ordinamento militare o per l’assunzione nelle Forze di polizia a ordinamento civile.
E di conseguenza vietato l’uso delle armi sia per l’attività sportiva sia per l’attività venatori: praticamente è vietata ogni attività che preveda l’utilizzo di armi.
LO PUOI AVERE ASSOLUTAMENTE!
Quello che dovrai fare sarà inoltrare al Dipartimento per le politiche Giovanili la richiesta di rinuncia allo “status “di obiettore di coscienza e, una volta ricevuta la presa d’atto, sarà possibile fare il maneggio delle armi e procurarsi tutti i documenti che ho spiegato nel post Quali documenti servono per il porto d’armi e, nel momento in cui si presenterà alla Questura di appartenenza la richiesta, andrà allegata anche la citata presa d’atto, comprovante l’avvenuta revoca dello status di obiettore di coscienza.
La richiesta per rinunciare allo status di obiettore di coscienza si può fare compilando il modulo che troverai cliccando sul tasto qui accanto, inserendo tutti i dati richiesti ed allegando copia di un documento anagrafico in corso di validità.
A quel punto la rinuncia sarà irrevocabile e potrai ottenere il porto d’armi o fare la licenza di caccia.
Con Passione,
per appassionarTi.
Eleonora Vignato

COSA SERVE PER ANDARE A CACCIA?