Un Nuovo Cacciatore di Eleonora Vignato
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di Eleonora Vignato
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Con l’avvicinarsi e poi l’inizio della stagione venatoria, soprattutto in alcune zone d’Italia si sente molto parlare di appostamenti, di capanni, di altane, torrette, ecc. Da qualche anno si parla anche di appostamento precario.
E’ fondamentale che i futuri e nuovi cacciatori comprendano a fondo cosa siano gli appostamenti venatori e le differenze tra le varie tipologie.
Questo articolo mira quindi a chiarire i concetti principali riguardanti gli appostamenti fissi, temporanei e precari, basandosi sulle normative vigenti e su una tradizione di caccia che ha radici profonde nella cultura italiana.
Un appostamento venatorio può essere definito come una posta su cui si costruisce attorno qualcosa per coprirsi, quindi realizzato come una struttura in cui mimetizzarsi, dove il cacciatore si posiziona, per attendere il passaggio della selvaggina migratoria, tranne nel caso dell’altana per i cinghiali.
L’appostamento può essere fisso, temporaneo o, da qualche anno, anche precario, e ciascuna tipologia ha caratteristiche e regole specifiche che disciplinano il modo in cui può essere realizzata e utilizzata durante la caccia e l’intera stagione venatoria.
Con appostamento fisso si intende una struttura costruita in muratura o altro materiale solido e destinata all’esercizio della caccia per almeno un’intera stagione venatoria.
Ma è anche prima di tutto una forma di caccia in via esclusiva (tipo B), che permette al cacciatore che la sceglie di cacciare la piccola migratoria e gli acquatici (e trampolieri) dall’appostaemnto di cui è titolare.
Questa tipologia di appostamento richiede una documentazione specifica per poter essere installato, che varia da regione a Regione. Normalmente viene presentata la domanda corredata di cartina, pagamento di una tassa e autorizzazione del proprietario. Oltre a questo, anche le distanze da rispettare sono elencate precisamente.
Gli appostamenti fissi sono utilizzati soprattutto per la caccia alla piccola migratoria ma anche ai palmipedi e trampolieri.
Possono pertanto includere oltre ai capanni, le imbarcazioni ancorate, zattere o simili strutture, in base a dove sono installati e perchè si utilizzano.
Per poter essere considerato “fisso”, un appostamento deve avere una destinazione precisa e una struttura che rimane sul posto, ma, potendosi usare anche nell’insieme delle altre forme di caccia (TIPO C), per molto tempo la differenza principale è stata solo il numero di richiami che il cacciatore può utilizzare, che nel caso di scelta esclusiva da appostamento fisso è di 40, se di cattura. (Quesi concetti sono ampiamente e lungamente spiegati nel manuale Un Nuovo Cacciatore)
L’appostamento temporaneo, come suggerisce il nome, è una struttura non permanente, una forma di posta attrezzata, come dicevo all’inizio.
Non richiede una preparazione duratura del sito e viene montato e smontato nella stessa giornata venatoria.
Si tratta di rifugi semplici, in cui i materiali da utilizzare devono essere sempre leggeri e naturali, come rami, frasche, pezzi di legno o tessuto, che possano essere agilmente e velocemente rimossi.
Non è consentita la preparazione del sito, se non nella stessa giornata in cui si utilizzerà ed il cacciatore non vanta nessun diritto esclusivo sull’appostamento.
Gli appostamenti precari sono un’altra e, possiamo definire, nuova tipologia di appostamento utilizzata per la caccia, che va ricondotta ad appostamento temporaneo regolarizzato, su cui quindi il titolare vanta dei diritti.
Queste strutture, che devono essere smontate entro un mese dalla chiusura della stagione venatoria, sono considerate “precarie” perché non hanno un impatto permanente sul territorio, la loro costruzione può essere fatta di materiali più robusti (in legno o metallo leggero) ma comunque facimente rimovibili e non richiedono alcuna opera di urbanizzazione o allacciamenti.
Devono però essere comunicati al comune allegando autorizzazione del proprietario e dati del cacciatore.
(Se vuoi ricevere più informazioni su questo argomento o il modello da compilare per comunicare il tuo appostamento precario, contattaci attraverso il modulo in fondo a questa pagina.)
Le normative che regolano gli appostamenti venatori, riassumendo, variano da regione a regione e sono disciplinate sia dalla legge nazionale che dalle leggi regionali.
In linea di massima, gli appostamenti fissi richiedono un’autorizzazione speciale, mentre quelli temporanei e precari sono regolati in modo meno rigido, anche se è comunque necessario rispettare le distanze, la struttura e le modalità di utilizzo.
È importante sottolineare che per la caccia da appostamento fisso agli ungulati o ai colombacci, anche se fissi, non vengono considerati tali dalla legge.
Inoltre, esistono specifici divieti per la caccia da appostamento a determinate specie, come la beccaccia e il beccaccino.
Su tutti questi argomenti e specifiche mi sono soffermata a lungo nel manuale.
La scelta tra un appostamento fisso, temporaneo o precario dipende dalle preferenze del cacciatore e dal tipo di caccia che si intende praticare.
È fondamentale conoscere le normative locali e le differenze tra queste tipologie per evitare sanzioni anche molto pesanti, essere aggiornati e non lasciare nulla al caso.
Se sei un neo-cacciatore o stai per affrontare la tua prima stagione di caccia, assicurati di comprendere appieno come gestire gli appostamenti venatori e rispetta sempre le norme in vigore.
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Nel Manuale di Formazione Venatoria Un Nuovo Cacciatore sono tanti e vari i paragrafi in potrai trovare chiariti gli argomenti relativi alle forme di caccia e, di conseguenza ai capanni.
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Eleonora Vignato
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