L’Art. 47 del D.P.R. 445/2000, disciplina la situazione in cui nessun erede voglia intestarsi le armi, attraverso un semplice modulo che andrà consegnato agli stessi Uffici preposti a cui si consegna la denuncia delle armi acquistate o cedute.
E’ raccomandato, prima di cedere le armi, che l’erede (cioè colui che cede) accerti che l’acquirente sia in possesso di un valido porto d’armi o, in alternativa, dello specifico nulla osta di acquisto armi in corso di validità (cioè 30 gg dalla data di emissione); se non lo può fare, io raccomando sempre che lo comunichi nel momento in cui contatterà preventivamente l’ufficio preposto a ricevere la denuncia di detenzione, o l’ufficio armi della Questura, così da escludere eventuali problematiche legate alla tipologia delle armi, al numero massimo delle armi detenibili o per informazioni sulle modalità di trasporto.
L’erede dovrà firmare in doppia copia la rinuncia all’eredità delle armi in favore dell’acquirente (nel tasto sottostante ho inserito una copia scaricabile di questo modulo) e, in presenza altri eredi, anche loro dovranno firmare la stessa rinuncia.
Al solito, entro 72 ore dall’acquisizione delle armi, l’acquirente dovrà denunciarle all’ufficio di P.S. territorialmente competente, con il porto d’armi in corso di validità o l’originale del nulla osta acquisto armi, una copia della rinuncia all’eredità delle armi sottoscritta dagli eredi in suo favore e, se già detentore di altre armi, la propria denuncia di detenzione.