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Un nuovo Cacciatore di Eleonora Vignato
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COSA SERVE PER IL PORTO D’ARMI?

Da tanti anni mi occupo di licenze di caccia e porto d’arm, quindi so quali sono gli argomenti su cui permane ancora molta confusione.

Uno dei temi su cui è importante avere chiaro tutto è sicuramente quello riguardante quali documenti siano necessari per ottenere il Porto d’Armi.

Ma nonostante questo sia qualcosa di fondamentale, ancora si confondo termini e utilizzi.

Oggi vi voglio spiegare chiaramente cosa serve per richiedere il Porto d’armi, la distinzione tra i tipi di Porto d’ Armi e di cosa si compongono.

Per gli studenti ho voluto dedicare molti paragrafi nel mio Manuale di Formazione Venatoria Un Nuovo Cacciatore,  proprio perché potessero avere una chiara panoramica di tutto quello che riguarda questo prezioso documento, di cui, io e tutti i cacciatori, andiamo così fieri!

IL MANUALE SU AMAZON

Senza addentrarci troppo in alcune tipologie  particolari o professionali (come le guardie giurate), ed escludendo il caso in cui si tratti di un obiettore di coscienza (per cui bisogna prima rinunciare allo status come ho spiegato in questo post) voglio spiegarvi quali sono i più comuni tipi di Porto d’Armi, quali sono le differenze tra loro, cosa mi è permesso fare con ciascuno e quali e quante armi si possono detenere.

Tipi di Porto d’Arma

NULLA OSTA

Inizio con quello che più si allontana dal concetto di portare un’arma. Il nulla osta infatti è una concessione rilasciata dalla Questura, sulla base dell’ART 35 del TULPS, a chi non possiede un porto d’armi e volesse detenere presso  la propria abitazione, a qualsiasi titolo, delle armi.
E’ un documento valido 30 giorni, che permette, semplicemente, di acquistare le armi su di esso indicate e trasportarle nell’abitazione. Da lì non si muoveranno più, ed ecco  perché dicevo che è un concetto lontano da quello di portare.

Per ottenere il nulla osta è necessario il certificato di idoneità psicofisica e il congedo militare o l’attestato del Poligono di Tiro Nazionale al maneggio delle armi.

Si è ricorso spesso negli anni scorsi al nulla osta soprattutto in caso di armi ereditate, ma io personalmente ho iniziato a consigliare di scegliere di richiedere il porto d’armi uso sportivo, perché, già dal 2010 il congedo militare non basta più a meno che non risalga a meno di dieci dalla presentazione della domanda (ma dato che il servizio di leva non è più obbligatorio… va da sé che sono rari!), e quindi quasi tutti devono ottenere l’abilitazione al maneggio presso il Poligono di Tiro Nazionale. Inoltre dal 2018 è richiesto il rinnovo dell’idoneità psicofisica, quindi del certificato medico, ogni 5 anni.

Facendo due conti, la differenza con il richiedere il Porto d’Armi per Uso Sportivo, si riduce a un paio di marche da bollo e due fototessere… ma il grande vantaggio è di potersi concedere una serie di piattelli o un caricatore al poligono!

PORTO D’ARMI PER DIFESA PERSONALE

E’, ovviamente, il tipo di porto d’armi meno diffuso. Rilasciato dal Prefetto in caso di particolari e dimostrati motivi di bisogno, è quindi discrezionale.

Se il nulla osta è il concetto più lontano dal portare un’arma , questo è il più vicino: il titolare di questo tipo di libretto può portare con sè, praticamente sempre e a scopo di difesa, armi corte e bastoni animati, e può trasportare armi corte e lunghe nei poligoni e nei campi di tiro, dove li può utilizzare.

Come per la licenza di caccia, anche questo porto d’armi è soggetto a tassa governativa annuale e al rinnovo ogni 5 anni.

PORTO D’ARMI PER USO SPORTIVO

E’ rilasciato dalla Questura della propria provincia di residenza, allo scopo di poter trasportare armi lunghe o corte, e relative munizioni,  presso i poligoni o i campi di tiro, dove il titolare del libretto le potrà utilizzare.

Quello che io qui, per meglio definirlo, chiamo porto d’armi per uso sportivo, si chiamerebbe porto d’armi per uso a volo. 
Ma preferisco riferirmi ad un uso più generico, per due motivi:

  1. tecnicamente non è solo il tiro a volo, il tipo di tiro sportivo concesso, ma anche quello di precisione al poligono ed il tiro dinamico
  2. per quel che riguarda le armi, non sono solo quelle catalogate come sportive a poter essere acquistate  e detenute, ma tutte le armi corte e lunghe legalmente detenibili.

In particolare, dal 2018, con questo porto d’armi si possono regolarmente acquistare, detenere ed utilizzare al poligono o al campo di tiro:

  • 3 armi comuni da sparo
  • 12 armi sportive (a classificarle tali è il Banco Nazionale di Prova)
  • un numero illimitato di armi da caccia.

Per quel che riguarda le munizioni, si possono detenere senza denuncia:

  • fino a 1000 cartucce a munizione spezzata (pallini o pallettoni)
  • inneschi, bossoli, borre e  bossoli innescati

Sarà necessario denunciare invece:

  • se si superano le 1000 cartucce a pallini o pallettoni, fino ad un massimo di  1500 (quindi dalla milleeunesima cartuccia si denunceranno anche le precedenti mille)
  • massimo 200 colpi per pistola o revolver
  • massimo 5 kg di polvere

Ricordate che i 5 kg di polvere non si sommano agli altri tipi di munizioni, ma contano già il quantitativo totale che già abbiamo sommando la polvere presente nelle altre munizioni in nostro possesso: in parole povere, i 5 kg di polvere non sono formati solo da quella “sciolta”, ma anche da tutta quella dentro le munizioni!

Altra precisazione: non andranno denunciate le diminuzioni per utilizzo, ma solo gli incrementi!

COSA SERVE?

ETA’ E FEDINA PENALE

E’ necessario aver compiuto 18 anni e non aver riportato condanne penali che rappresentino un ostacolo per il rilascio del porto d’armi.

Sul mio manuale Un Nuovo Cacciatore ho voluto spiegare lungamente quanto i motivi per negare il rilascio del PdA siano sfumati, e il ventaglio di motivi si sia ampliato, facendo rientrare tar questi anche quella che potremmo definire una “generale mancanza di affidabilità.”

Prima di tutto comunque vale la regola della fedina penale pulita.

ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI

Fino al 2010 poteva essere utilizzato il congedo militare, indipendentemente da quanto tempo prima fosse stato rilasciato.

Dal 2011, invece, il congedo può essere utilizzato solo se il suo rilascio è avvenuto meno di 10 anni prima dal momento della presentazione della domanda.

Quindi, come dicevo all’inizio, l’attestato più largamente utilizzato è quello rilasciato dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, dove ci si reca per un (breve!) corso, riguardante sia la teoria che la pratica di tiro.

CERTIFICATI MEDICI

Avrai notato che parlo al plurale, e questo perché in effetti, i certificati medici che dovrai fare sono due:

  1. quello del tuo medico di base, che è l’unico che conosce tutta la tua situazione, quindi se ci sono condizioni particolari (malattie, medicinali, dipendenze, ecc…) che impediscano il rilascio del porto d’armi
  2. in seguito al rilascio del certificato del medico di base, potrai rivolgerti alla tua Asl oppure ad un medico militare (quelli delle scuole guida, su cui, negli ultimi tempi c’è stata un gran confusione!), che verificherà un a buona vista, un buon udito e un’adeguata mobilità della parte superiore del corpo.

STATO DI FAMIGLIA

Si tratta di un’autocertificazione che elenca le persone che fanno parte del nostro nucleo familiare, quindi le persone che vivono con il titolare del porto d’armi.

Ovviamente eventuali precedenti o condizioni particolari possono rappresentare un motivo di diniego del PdA.

FOTO

Servono due fototessere di cui una autenticata in Comune e applicata sulla domanda, mentre l’altra va lasciata libera, poichè sarà quella verrà applicata sul libretto del Porto d’Armi, accanto alle generalità.

MARCHE DA BOLLO

Come per le foto, ne servono due: una applicata e una lasciata libera, per poterla applicare poi sul foglietto bollato attaccato al libretto del porto d’armi.

BOLLETTINO POSTALE

Sulla domanda andrà applicata la ricevuta del pagamento di 1.27€ alla tesoreria provinciale come costo materiale del libretto di PdA.

COPIA DOCUMENTO

Serve una copia fronte e retro di un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)

PORTO D’ARMI PER USO CACCIA

Arriviamo a quella che è, per chi scrive e per i miei studenti, la più interessante tra le forme di porto d’armi, vale a dire quello per uso caccia.

Molto spesso, si confonde questo tipo di documento con tutto quello che comprende la licenza di caccia, quindi vengono confusi i termini. Ecco, senza entrare qui nel merito di che cosa compone effettivamente la licenza di caccia, a cui dedicherò un post  a parte (e ne ho lungamente parlato sul manuale Un Nuovo Cacciatore), vediamo cosa è il porto d’armi uso caccia, con cui poi sarà possibile comporre l’intera licenza per andare a caccia.

E’ ovviamente rilasciato dalla Questura della propria provincia di residenza, allo scopo di poter acquistare e trasportare armi lunghe e munizioni relative, per l’esercizio della caccia oppure anche corte e sportive, e relative munizioni,  presso i poligoni o i campi di tiro, dove il loro utilizzo è consentito.

Ho usato le parole “allo scopo di” perchè il porto d’armi uso caccia, è il primo documento di cui si compone la licenza di caccia, ma per poter acquistare e utilizzare le armi, sarà necessario pagare annualmente la tassa governativa: solo in questo modo il libretto di porto d’armi rimarrà valido. Per poter cacciare poi saranno necessari altri versamenti e documenti, come ti ho spiegato nell’ articolo “Cosa serve per andare a caccia”

La prima cosa che serve per ottenere il porto d’armi uso caccia, è aver superato gli esami di abilitazione venatoria, e per farlo è necessario seguire il corso. 
Se per ottenere il libretto (come per sostenere gli esami di caccia) sarà necessario essere maggiorenne, il corso per la licenza di caccia si può iniziare anche molto prima dei 18 anni, come ho spiegato in QUESTO POST.

Con questo porto d’armi si possono regolarmente acquistare, detenere ed utilizzare (con  le dovute distinzioni tra quelle consentite per l’utilizzo a caccia e quelle destinate al poligono o al campo di tiro, con i relativi versamenti):

  • 3 armi comuni da sparo
  • 12 armi sportive (a classificarle tali è il Banco Nazionale di Prova)
  • un numero illimitato di armi da caccia.

Per quel che riguarda le munizioni, si possono detenere senza denuncia:

  • fino a 1000 cartucce a munizione spezzata (pallini o pallettoni)
  • inneschi, bossoli, borre e  bossoli innescati

Sarà necessario denunciare invece:

  • se si superano le 1000 cartucce a pallini o pallettoni, fino ad un massimo di  1500 (quindi dalla milleeunesima cartuccia si denunceranno anche le precedenti mille)
  • massimo 200 colpi per pistola o revolver
  • massimo 5 kg di polvere

Ricordate che i 5 kg di polvere non si sommano agli altri tipi di munizioni, ma contano già il quantitativo totale che già abbiamo sommando la polvere presente nelle altre munizioni in nostro possesso: in parole povere, i 5 kg di polvere non sono formati solo da quella “sciolta”, ma anche da tutta quella dentro le munizioni!

Altra precisazione: non andranno denunciate le diminuzioni per utilizzo, ma solo gli incrementi!

COSA SERVE?

ETA’ E FEDINA PENALE

E’ necessario aver compiuto 18 anni e non aver riportato condanne penali che rappresentino un ostacolo per il rilascio del porto d’armi.

Sul mio manuale Un Nuovo Cacciatore ho voluto spiegare lungamente quanto i motivi per negare il rilascio del PdA siano sfumati, e il ventaglio di motivi si sia ampliato, facendo rientrare tar questi anche quella che potremmo definire una “generale mancanza di affidabilità.”

Prima di tutto comunque vale la regola della fedina penale pulita.

ABILITAZIONE AL MANEGGIO DELLE ARMI

Fino al 2010 poteva essere utilizzato il congedo militare, indipendentemente da quanto tempo prima fosse stato rilasciato.

Dal 2011, invece, il congedo può essere utilizzato solo se il suo rilascio è avvenuto meno di 10 anni prima dal momento della presentazione della domanda.

Quindi, come dicevo all’inizio, l’attestato più largamente utilizzato è quello rilasciato dalle Sezioni del Tiro a Segno Nazionale, dove ci si reca per un (breve!) corso, riguardante sia la teoria che la pratica di tiro.

CERTIFICATI MEDICI

Avrai notato che parlo al plurale, e questo perché in effetti, i certificati medici che dovrai fare sono due:

  1. quello del tuo medico di base, che è l’unico che conosce tutta la tua situazione, quindi se ci sono condizioni particolari (malattie, medicinali, dipendenze, ecc…) che impediscano il rilascio del porto d’armi
  2. in seguito al rilascio del certificato del medico di base, potrai rivolgerti alla tua Asl oppure ad un medico militare (quelli delle scuole guida, su cui, negli ultimi tempi c’è stata un gran confusione!), che verificherà un a buona vista, un buon udito e un’adeguata mobilità della parte superiore del corpo.

STATO DI FAMIGLIA

Si tratta di un’autocertificazione che elenca le persone che fanno parte del nostro nucleo familiare, quindi le persone che vivono con il titolare del porto d’armi.

Ovviamente eventuali precedenti o condizioni particolari possono rappresentare un motivo di diniego del PdA.

FOTO

Servono due fototessere di cui una autenticata in Comune e applicata sulla domanda, mentre l’altra va lasciata libera, poichè sarà quella verrà applicata sul libretto del Porto d’Armi, accanto alle generalità.

MARCHE DA BOLLO

Come per le foto, ne servono due: una applicata e una lasciata libera, per poterla applicare poi sul foglietto bollato attaccato al libretto del porto d’armi.

BOLLETTINI POSTALI

Sulla domanda andranno applicate due ricevute di pagamento di bollettini postali:

  • quella di 1.27€ alla tesoreria provinciale come costo materiale del libretto di PdA.
  • quella di 173.16€ di tassa governativa (che sarà poi pagata annualmente)

COPIA DOCUMENTO

Serve una copia fronte e retro di un documento di identità valido (carta di identità o passaporto)

ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO VENATORIO

E’ il tanto agognato diploma che attesta che hai superato gli esami di caccia, dopo aver seguito un corso. 

PER POTERLO USARE A CACCIA COSA MANCA?

Rimanendo fermo il punto che, per rimanere valida, deve essere pagato annualmente il bollettino della tassa governativa (quindi anche solo per detenere le armi, con questo tipo di porto d’armi), per poter esercitare la caccia, non basterà la tassa governativa, ma anche altri versamenti: la tassa regionale ed la polizza assicurativa.

Oltre, se si caccia in territorio libero, il pagamento dell’Atc (o Comprensorio Alpino) e il Tesserino venatorio Regionale.

Solo quando si sarà in possesso di tutti questi documenti, si potrà parlare di licenza di caccia.

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Eleonora Vignato

Un Nuovo Cacciatore di Eleonora Vignato
Orgiano – Vicenza
Tel. +39 327 5356482

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